Modifica agli articoli del regolamento della Cappella cimiteriale

Con l’Assemblea del Soci dell’1/08/2020 sono stati modificati gli articoli 9, 17 e 22 del regolamento della Cappella cimiteriale.
Il regolamento è consultabile dalla pagina dedicata alla cremazione

Nomina vice-presidenti

Il Consiglio Direttivo in data 7/08/2020 ha nominato tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci del 1 agosto 2020
i due Vice Presidenti:
– GALASSO Rosaria
– IMBRENDA Donato

Nomina nuovo Presidente e Consiglio Direttivo

La Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano annuncia la nuova squadra che guiderà le attività del Sodalizio per il prossimo futuro. L’Assemblea dei Soci, con il compito di nominare il nuovo Presidente e il Consiglio Direttivo ha eletto:

Donato Paolo SALVATORE

alla carica di Presidente ed ha espresso le preferenze per la composizione del nuovo Consiglio Direttivo che comprende:

  • Galasso Rosaria
  • Imbrenda Donato
  • Pace Giovanni Carmelo
  • Samela Giuseppe
  • Lorusso Ippolita
  • Genovese Donata Maria
  • Filadelfia Vita
  • Valvano Domenico

A tutti loro, l’augurio per una gestione armoniosa del Sodalizio ed un proficuo lavoro.

ASSEMBLEA DEI SOCI 01/08/2020

SABATO 1 agosto ore 17.00 – seconda convocazione (prima convocazione venerdì 31 ore 7:00) AUDITORIUM comunale – Corso XVIII Agosto – Avigliano

ORDINE DEL GIORNO:
1. Relazione del Presidente;
2. Nomina Presidente e Scrutatori del seggio elettorale e insediamento del seggio; Operazioni di voto per l’elezione del
Consiglio Direttivo, nelle persone del Presidente e degli otto Consiglieri;
3. Proroga del Collegio dei Sindaci;
4. Modifica del “Regolamento per la cremazione, l’assegnazione dei loculi, delle cellette porta urne cinerarie e degli ossari”;
5. Relazione del Collegio dei Sindaci sul Bilancio Consuntivo 2019;
6. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019;
7. Approvazione del Bilancio di Previsione 2020;
8. Proposta di conferimento del titolo di Socio Onorario all’Avv. Domenico Pace
Presidente dell’Associazione “Società per la Cremazione Lucana”;
9. Spoglio e scrutinio delle schede elettorali e proclamazione degli eletti.

Approvazione o.d.g. sull’ EMERGENZA CARENZA LOCULI E PROBLEMATICHE CIMITERIALI DI AVIGLIANO

 

I Soci che vogliono candidarsi alla carica di Presidente o Consigliere, oppure partecipare allo spettacolo della “SESTO SENSO BAND” ed all’intermezzo gastronomico, sono invitati a dare la propria adesione presso la segreteria entro il 28 luglio, fino al raggiungimento di max 200 posti, versando un contributo di 1 euro che verrà devoluto alla Protezione Civile di Avigliano che curerà l’applicazione dei DPCM Covid-19.

Da martedì 1 settembre – fino al 19 dicembre 2020 si possono richiedere gli “Incentivi per lo Studio”

Richiesta nulla osta alla sub-concessione alla Socrem Lucana della gestione di urne cinerarie costruite dalla S.O.M.S..

Egr. Sig. Sindaco,

come crediamo sia già a Sua conoscenza, la SOMS di Avigliano, nella consapevolezza che nel giro di brevissimo tempo si creerà una gravissima situazione di carenza di loculi specie ad Avigliano centro, anche a causa dell’irragionevole blocco delle estumulazioni, al fine di mitigare la predetta carenza ed evitare che si possano creare situazioni di difficile gestione, si è attivata per promuovere ed incentivare la pratica della cremazione.

Per promuovere ed incentivare la suddetta modalità che, nel mezzogiorno d’Italia ed in Basilicata è ancora poco praticata,  la SOMS  si è fatta carico di fondare, sostenendone le relative spese e dotandola di un supporto amministrativo,  l’Associazione “Società per la cremazione Lucana” (SoCrem Lucana).

La predetta Socrem, in vita dal 2016 ha, al momento, oltre 50 soci e si è fatta carico di promuovere diverse iniziative per informare e tentare di contrastare alcuni diffusi pregiudizi riguardanti la cremazione dei defunti.

Al fine di meglio gestire e tenere separate le diverse attività in cui è impegnata la  SOMS da quelle della promozione della pratica della cremazione, la SOMS e la SocremLucana hanno pensato di stipulare la convenzione che inviano in allegato.

Consapevoli che la concessione dei suoli cimiteriali che il Comune di Avigliano ha disposto in favore della SOMS vincola quest’ultima a concedere i loculi solo in favore dei propri  soci,  i legali rappresentanti delle Associazioni in epigrafe chiedono a Codesto Spett.le Ente di voler adottare ogni necessario provvedimento per concedere alla SOMS il nulla osta affinchè possa sottoscrivere la bozza della convenzione allegata alla presente o una eventualmente diversa che tenga conto dei suggerimenti di Codesto Ente.

E’ altresì il caso di sottoporre all’attenzione della S.V. La necessità di dover adempiere a quanto previsto all’ art. 31, commi 1 e 2 della L.R. 11 del  31 maggio 2016; in base a dette disposizioni in ogni cimitero devono essere presenti almeno: un campo di inumazione; un campo di inumazione speciale; una camera mortuaria; un ossario comune e un cinerario comune.

Infine, per quanto attiene allo specifico scopo sociale della SoCrem Lucana,  si segnala la necessità di individuare uno spazio per la dispersione delle ceneri e, sommessamente, ci sentiamo di suggerire la costruzione di una dignotosa SALA del COMMIATO per le cerimonie laiche ed interreligiose, di un GIARDINO della RIMEMBRANZA oppure di un ALBERO della RIMEMBRANZA; per entrambe le realizzazioni è necessario pochissimo spazio.

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BANDO PER 40 PRESTITI STRAORDINARI DA 1000 EURO AL TASSO DELL’1% RISERVATI AI SOCI CHE HANNO SUBITO UN DECREMENTO DEL REDDITO A CAUSA DEL COVID-19

BANDO PER 40 PRESTITI STRAORDINARI DA MILLE EURO AL TASSO DELL’1% RISERVATI AI SOCI/E CHE HANNO SUBITO UN DECREMENTO DEL REDDITO A CAUSA DEL COVID-19

  • Possono richiederlo i Soci in regola con la tassa di ammissione e il contributo associativo annuale, a partire dal 27 aprile c.a. presso gli uffici del Sodalizio aperti tutte le mattine, previa prenotazione allo 097181295.
  • La restituzione del prestito avverrà con rate personalizzate a partire dal 2 gennaio 2021.
  • In deroga all’art. 2 del Regolamento del Microcredito: Le condizioni di cui alle lettere a), b) c) e d) vanno autocertificate;
  • in deroga all’art. 4 del Regolamento del Microcredito: Chi ha già prestato garanzia per un Socio, può farlo per altri Soci a condizione che abbia un reddito mensile non inferiore ad €. 900,00 (da intendersi già decurtato di eventuali somme impegnate in cessioni volontarie e non, e/o del quinto dello stipendio o pensione, di eventuali rate di mutui in corso o di garanzie prestate a favore di terzi).
  • A parità di condizioni la priorità sarà data ai Soci con famiglia, monoreddito, con maggiore anzianità di iscrizione.
  • Se entro il 31 luglio p.v. permangono disponibilità sul fondo, il prestito potrà essere raddoppiato o aumentato proporzionalmente alle richieste, o utilizzate per il ripristino del microcredito ordinario.
  • La concessione del prestito verrà valutata e deliberata celermente – previa istruttoria della domanda da parte dell’ufficio amministrativo – dalla Commissione per il “Microcredito”.

I contributi per le cure odontoiatriche, oculistiche e termali, sono prorogati fino alla prossima Assemblea dei Soci. La presentazione delle candidature per la carica di Presidente e Consigliere si potrà effettuare fino alla settimana prima dell’Assemblea elettiva, la cui data verrà definita in base alle indicazioni governative.

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PREMIAZIONE DELLO STUDENTE 2020

A partire da lunedì 6 aprile presso gli uffici della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano si potrà ritirare la “Premiazione dello studio“, prenotando al tel. 0971 81295 – rispettando le Ordinanze sul Coronavirus.

Di seguito l’elenco dei premiati:

SCUOLA PRIMARIA
1. BRIZZI LEONARDO
2. D’ANDREA FABIANA
3. GENOVESE DANIEL
4. GENOVESE ELISA
5. MARTINELLI SERGIO
6. NOLE’ GIULIANA
7. PACE GIUSEPPE
8. RINALDI LAURA
9. SABIA LORENA
10. SALVATORE LEONARDO
11. SANTORO ANGELO

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO
1. D’ANDREA ADRIANO
2. PACE GIANVITO
3. PACE MARTINA
4. SANTORO SOFIA

SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO
1. PACE MARIA PIA
2. PACE RAFFAELLA
3. ROMANIELLO MARCO
4. SANTARSIERO CARMELA

LAUREA DI 1 LIVELLO
1. COMMINIELLO LETIZIA
2. FILADELFIA VITO
3. GENOVESE CLELIA
4. GERARDI GIOIA
5. NOLE’ ANNAMARIA
6. SILEO NICOLA
7. VACCARO ELENA

LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE
1. COSTA LUCA
2. GARRAMONE MICHELE
3. GERARDI ANNARITA
4. GERARDI LORENZO
5. GUGLIELMI CRISTINA
6. MANREDI PIETRO
7. MECCA ANTONIO
8. PIETRAFESA MARIAGRAZIA
9. SANTARSIERO CATERINA
10. SANTORO SERENA
11. SERGIANO FRANCESCA
12. SUMMA LEONARDO

 

Premiazione dello studio 2020

In ottemperanza al D.P.C.M. del 4 marzo (emergenza Covid-19), i premiati potranno recarsi presso gli uffici della SOMS dopo il 18 marzo – prenotando su biblioteca@somsavigliano.com o telefonando allo 0971 81295 – a ritirare il premio, assieme al libro di Cinzia Marroccoli:

“Con Voce di Donna – La violenza psicologica tra psiche e cultura”
a sostegno dell’Associazione Telefono Donna – 0971.55551

L’estrazione dei biglietti della Polisportiva Atletico Avigliano a sostegno della squadra di calcio femminile di Avigliano, si terrà domenica 15 marzo 2020 alle ore 19,30 nella Sala “A. Claps” con la presenza di un funzionario del Comune.

scarica la locandina

Coronavirus, firmato il Dpcm 4 marzo 2020

4 marzo 2020 – Il Presidente del Consiglio Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. Di seguito il testo del Dpcm.
*****

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;

e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

ART. 2

(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);

h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

ART. 3

(Monitoraggio delle misure)

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

fonte governo.it

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PREMIAZIONE DELLO STUDIO – 2019

Dal giorno 7 febbraio al giorno 7 marzo 2020 – presso gli uffici della SOMS in Corso Gianturco n. 95 Avigliano – si potrà inoltrare domanda per la Premiazione dello studio relativa all’anno 2019, riservata ai Soci, ai coniugi o ai vedovi di Soci, ai figli dei Soci fiscalmente a loro carico e agli orfani di Soci fiscalmente a carico del coniuge superstite.

a) Scuola primaria – anno 2018/19
media dei voti conseguiti: uguale o superiore a 9
Certificato scolastico o autocertificazione del genitore attestante la media dei voti conseguiti
€ 50,00
b) Scuola secondaria di 1° grado – anno 2018/19 media dei voti conseguiti: uguale o superiore a 9
Copia o attestazione del diploma di licenza media conseguito nell’anno 2018
€ 100,00
c) Scuola secondaria di 2° grado – anno 2018/19 voto conseguito: uguale o superiore a 90
Copia o attestazione del diploma di istruzione superiore conseguito nell’anno 2019
€ 200,00 – con lode € 250,00
d) Laurea triennale conseguita nel 2019
voto: uguale o superiore a 100
Copia o attestazione della laurea conseguita nell’anno 2019
€ 250,00 – con lode € 300,00
e) Laurea specialistica o magistrale conseguita nell’anno 2019
voto: uguale o superiore a 100
Copia o attestazione della laurea conseguita nell’anno 2019
€ 300,00 – con lode € 350,00

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di verificare presso le Direzioni Didattiche la veridicità delle autocertificazioni.

La Premiazione dello studio si svolgerà durante la
“Giornata delle Donne del Mutuo Soccorso”
Domenica 15 marzo 2020 – ore 18.00 – sala “Andrea Claps”

scarica il bando in formato .pdf

SI INFORMANO I SOCI CHE LA MODULISTICA PER LA RICHIESTA DELLA“PREMIAZIONE DELLO STUDIO”
E’ DISPONIBILE (oltre che di seguito) PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SOMS.
IN PRESENZA DI AUTOCERTIFICAZIONI SARA’ NECESSARIO ALLEGARE ANCHE
COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL FIRMATARIO.

Modulo Scuola Primaria

Modulo Scuola Secondaria di 1°

Modulo per Scuola Secondaria di 2°

Modulo laurea livello I

Modulo laurea Specialistica o Magistrale